Descrizione
con ordinanza sindacale n. 13 del 22/04/2026
è disposto l’obbligo per i ai proprietari e/o detentori a qualsiasi titolo dei fondi incolti, di aree agricole non coltivate, di aree verdi incolte in centri urbani (ville, giardini, ecc.), i responsabili dei cantieri edili e stradali, gli amministratori degli stabili con annesse aree pertinenziali, i proprietari di aree recanti depositi temporanei e/o permanenti all’aperto in siti in edificati, ciascuno per le rispettive competenze, di provvedere alla costante pulizia dei terreni specie quelli adiacenti le reti viarie di trasporto che rappresentano un serio e tangibile pericolo per la propagazione degli incendi, oltre a mantenerli sgombri da immondizie, materiali putrescibili, macchinari obsoleti, carcasse di autoveicoli, sterpaglie, materiali facilmente infiammabili e da qualsiasi altro tipo di rifiuto o materiale che possa favorire l'innesco di incendi o la propagazione del fuoco. i relativi residui dovranno essere allontanati da tali siti lasciando una fascia di rispetto di larghezza non inferiore a metri 10, entro il 15 maggio 2026 e di condurli in un buono stato di manutenzione.
durante il periodo compreso tra la data del 01 giugno ed il 31 ottobre 2026 è fatto divieto, in prossimità di boschi, terreni agrari e/o cespugliati, lungo le strade comunali e provinciali ricadenti sul territorio comunale di:
- accendere fuochi
- usare apparecchi a fiamma libera o elettrici che producono faville
- di fumare, gettare fiammiferi, sigari, sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa creare pericolo immediato di incendio nei boschi, nei terreni cespugliati o comunque ricoperti di vegetazione;
- lanciare mozziconi di sigarette o fiammiferi dai veicoli in circolazione
- sostare il veicolo a caldo in prossimità di accumuli di materiale soggetto ad infiammazione, che possa determinare l'innesco o lo sviluppo di incendio, specie in zone con viabilità non asfaltata;
- bruciare rifiuti contenenti plastica, polistirolo, materiale sintetico
prescrizioni e modalità da usarsi per l’accensione dei fuochi controllati:
- È vietato accendere fuochi nelle giornate ventose, nei periodi di scirocco e di caldo afoso ed in quelli immediatamente successivi.
- i residui di coltivazione agricole e sterpaglie possono essere bruciate solamente al mattino dalle prime ore della giornata e comunque non oltre le ore 08:00 nel periodo compreso tra il 15° maggio ed 30 giugno e dal 15 settembre al 31 ottobre ed alle seguenti condizioni:
- che la giornata non rientri in una delle condizioni atmosferiche sopraindicate;
- che il cumulo da bruciare sia ubicato in terreno sgombro da qualsiasi vegetazione (ivi comprese le stoppie) e zappato per almeno un raggio di metri 10;
- che il luogo sia dotato di mezzi utili per il controllo e lo spegnimento delle fiamme;
- che la quantità giornaliera da bruciare non sia superiore a tre metri steri per ettaro;
- È fatto obbligo agli interessati, prima di abbandonare la zona, di assicurarsi del perfetto spegnimento del focolaio e/o braci residue e di esercitare la sorveglianza sino a che ogni rischio di riaccensione sia scongiurato;
divieto assoluto accendere fuochi dal 01 luglio al 15 settembre.
ciò è particolarmente importante, specialmente nella stagione estiva, per ragione di sicurezza quale la prevenzione da incendi, ma anche per ragioni igienico sanitarie.
coloro che non rispetteranno l’ordinanza sindacale saranno puniti con una sanzione di carattere pecuniario.